Con il Decreto Ristori contributi a favore degli operatori economici con partite iva ma solo per quelle attività individuate dai 53 codici Ateco contenuti nell’allegato 1 dell’attuale decreto ministeriale, ovvero quelle direttamente interessate dalle misure restrittive contemplate dal Dpcm del 24 ottobre 2020.
Dunque:
- Trasporto
- Ristorazione (ristorazione, gelaterie e pasticcerie, ristorazione ambulante, catering, bar e similari, ..)
- Alloggio (alberghi, villaggi turistici, ostelli, rifugi, colonie, affittacamere, agriturismi, aree di campeggio, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ..)
- Sport (gestione stadi, piscine, impianti sportivi, club sportivi, palestre, enti e organizzazioni sportive, centri benessere, stabilimenti termali, ..)
- Cultura (attività di distribuzione cinematografica, agenzie, noleggio attrezzature, servizi di biglietteria, formazione culturale, ..)
- Turismo (attività di assistenza turistica, guide e accompagnatori, organizzazioni di convegni e fiere, parchi divertimento e parchi tematici, ..)
A queste macro categorie si aggiungono coloro che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso avevano registrato al 19 maggio 2020 un volume di ricavi o compensi superiore ai 5mila euro.
L’accesso a tali benefici è condizionato al possesso di determinati requisiti di natura oggettiva e soggettiva:
- aver attivato una posizione Iva entro il 24 ottobre 2020 ed esserne titolare alla data del 25 ottobre;
- svolgere una delle attività riportate nell’allegato 1 del decreto Ristori*
*a tale proposito si osserva che le nuove misure adottate riguardano le sole partite iva indicate nel decreto stesso, a differenza del dl 34/2020 che si rivolgeva alla maggior parte di esse, escludendo i liberi professionisti. Dunque si tratta di un decreto dalla portata meno ampia, volto a compensare le restrizioni introdotte dal Dpcm del 24 ottobre 2020.
Coloro che rientrano in tali categorie, dovranno dimostrare il requisito della prevalenza in relazione ai ricavi:
- il fatturato maturato nel mese di aprile 2020 dovrà essere inferiore ai due terzi di quello conseguito nello stesso mese nel 2019 – tale requisito non è richiesto a coloro che hanno iniziato la propria attività a far data dal 1 gennaio 2019.
GLI IMPORTI
E’ previsto un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e uno di 2.000 euro per gli altri soggetti.
Il beneficio non può essere superiore ai 150 mila euro per beneficiario.
I LIMITI
La misura non tiene conto delle filiere che alimentano tali settori interessati lasciando scoperte alcune attività indirettamente danneggiate: per esempio coloro che forniscono materie prime, beni e servizi ad alberghi e ristoranti, e coloro che prestano la loro opera come professionisti a quelle attività colpite dall’ultimo Dpcm.