Di seguito, vi illustriamo le principali misure a sostegno dell’attività d’impresa, varate con il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (N.B. le norme sono in vigore dal 2 marzo).

Il testo prevede delle misure economiche a favore delle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria nelle zone immediatamente interessate al COVID-19 per i territori del settentrione d’Italia dichiarati zone rosse. Il provvedimento, composto di 36 articoli, in data 3 marzo è stato incardinato al Senato per la sua conversione in legge.

(N.B. Alcune norme si applicano all’intero territorio nazionale e abbiamo provveduto a segnalarlo nella disamina che segue per singolo articolo. Vi evidenziamo comunque rimessione in termini per adempimenti e versamenti (Articolo 3); sospensione versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turisticoalberghiero (Articolo 8); rimborso dei viaggi (articolo 28 comma 9).

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (Articolo 2) – La norma prevede che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dalle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti
previdenziali. Tale sospensione si applica anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli esecutivi emessi dagli enti locali. Vengono inoltre differiti, a favore dei medesimi soggetti, i termini di versamento relativi alla c.d. rottamazione-ter e al c.d. saldo e stralcio.

Rimessione in termini per adempimenti e versamenti (Articolo 3) – La norma estende la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari già previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio scorso, anche agli adempimenti e ai versamenti effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19.
Beneficeranno della suddetta sospensione anche se non operanti nei territori interessati dalle misure di contenimento le aziende e i clienti dei predetti professionisti e consulenti.

Sospensione dei pagamenti delle utenze (Articolo 4) – La norma demanda all’ARERA di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19 individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Sospensione termini pagamento contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria (Articolo 5) – La norma sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 nelle zone individuate dal decreto in esame.
Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati (Articolo 6) – La norma prevede che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19 (individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020) hanno la facoltà di richiedere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

Sospensione dei termini per alcuni versamenti delle imprese (Articolo 7, commi 1 e 2) – Nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 , il comma 1 sospende fino al 30 aprile 2020:
– i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto, ai sensi dell’articolo 18 della L. n. 580/1993, ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese (lettera a)); – i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo (lettera b)): • le domande di iscrizione alle camere di commercio; • le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui all’articolo 9 del regolamento di attuazione in materia di istituzione del registro delle imprese (DPR n. 581/1995);
• il modello unico di dichiarazione relativo agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, previsto dall’articolo 1 della L. n. 70/1994; • la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

Sospensione dei termini di versamento dei premi relativi alle polizze assicurative (Articolo 7, commi 3-6) – La norma dispone la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione nei rami vita e danni, di cui all’articolo 2 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), residenti o aventi sede legale nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020.

Sospensione versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero (Articolo 8) – La disposizione sospende fino al 30 aprile 2020 i termini per gli adempimenti e i versamenti di ritenute, contributi e premi posti a carico delle imprese operanti nel settore turisticoalberghiero sul territorio nazionale; contestualmente si dispone l’effettuazione di tali versamenti in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Articolo 11) – La norma reca una previsione di regime transitorio, differendo al 15 febbraio 2021 l’operatività dell’obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019).

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario (Articolo 13) – La norma prevede disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria (Articolo 14) – La norma prevede che le aziende site nei comuni interessati dall’emergenza epidemiologica che, al 23 febbraio 2020, beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario, possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, riconosciuto nel limite massimo di spesa di 0,9 milioni di euro per il 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi.

Cassa integrazione in deroga con riferimento a soggetti operanti in alcuni comuni (Articolo 15) – La norma prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti operanti nei comuni compresi nell’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in materia di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
in costanza di rapporto di lavoro . In tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nei suddetti comuni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, gli altri datori di lavoro.
Concessione di una indennità in favore dei lavoratori autonomi (Articolo 16) – La disposizione prevede la concessione, per un massimo di tre mesi, di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria.

Cassa integrazione in deroga in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (Articolo 17) – La norma prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per determinati casi di accertato pregiudizio e limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in materia di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro. In tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle suddette regioni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, gli altri datori di lavoro.

Fondo garanzia PMI (Articolo 25) – La disposizione prevede che, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, dunque, fino al 2 marzo 2021, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500 euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19 (individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020).

Fondo SIMEST (Articolo 27) – La norma incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale

Rimborso titoli di viaggio (Articolo 28, commi da 1 a 4) – La norma prevede che, al verificarsi di determinate circostanze ivi elencate e connesse all’emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di contratti di trasporto, si applichi la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall’art. 1463 del codice civile. In tali casi, quindi, la parte liberata dalla prestazione non può chiedere il corrispettivo e deve restituire quanto già ricevuto.

Recesso dai contratti di pacchetto turistico (Articolo 28, commi 5-7) – La disposzione consente ai soggetti cha hanno stipulato contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, elencati dal comma 1, l’esercizio, ai sensi dell’articolo 41 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (d.lgs. n. 79/2011), del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai DPCM adottati ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 6/2020.

Sospensione viaggi e iniziative di istruzione (Articolo 28, comma 9) – La norma consente il rimborso per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi ai sensi degli artt. 1 e
2 del D.L. 6/2020. Tale rimborso può essere effettuato anche mediante un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Federlavoro e Servizi si sta impegnando in ogni possibile interlocuzione istituzionale affinché le imprese, i lavoratori e le loro famiglie trovino se possibile le risposte adeguate.

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