In vigore a partire dal 1° gennaio 2018 la Legge di Bilancio con la quale si intende contrastare le false cooperative. L’intervento è stato fortemente voluto dall’ Alleanza delle Cooperative Italiane.
L’art. 2542 del Codice Civile, integrato dalla Legge di Bilancio 205/2017 dispone quanto segue:
A prescindere dal sistema di governance adottato, l’amministrazione delle società cooperative deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sia per le cooperative Spa che per le cooperative Srl, eletti a maggioranza tra i soci cooperatori o tra le persone indicate da questi come persone giuridiche.
Dunque esclude la possibilità di nominare un amministratore unico, in modo da garantire una maggiore trasparenza ed inasprire le sanzioni in caso di ostacolo o di sottrazione all’attività della vigilanza.
Inoltre, al secondo comma dell’articolo 2519 del Codice Civile, si esplicita che:
la disposizione investe anche le cooperative Srl (cooperative aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro), per le quali è previsto, come per le cooperative Spa, che gli amministratori non possano essere nominati per oltre 3 esercizi.
La presenza di tale previsione, in un intervento normativo di inasprimento e di contrasto alle cooperative irregolari, sembra finalizzata a rafforzare la partecipazione dei soci ai processi decisionali, al fine di evitare che l’affidamento della gestione ad un solo amministratore favorisca comportamenti illegittimi o non autentici sotto il profilo mutualistico.
La vigilanza ministeriale sugli enti cooperativi, disciplinata dal D.lgs. 220/2002, finalizzata all’accertamento dei requisiti mutualistici prevalenti, viene dunque potenziata mediante revisioni ed ispezioni periodiche.
In caso di gravi irregolarità, l’autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e affidare la gestione ad un commissario, eletto anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi limitatamente all’operato di specifici adempimenti.
Viene inoltre esplicitato che gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche saranno cancellati dall’albo nazionale degli enti cooperativi dalla Commissione Centrale per le Cooperative.