La Regione Sardegna, con Determinazione N.1481/40699 del 25/03/2021, ha approvato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto occupazione a favore delle Cooperative Sociali di tipo “B”. Legge Regionale 22 aprile 1997 n.16 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” – Regolamento “De Minimis” UE n.1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108. DGR n. 52/43 del 28.12.1999 – DGR n. 69/21 del 23.12.2016 – DGR n. 16 /21 del 03.04.2018 – DGR n. 66/15 del 05.02.2019. Annualità 2021.
Con Determinazione n. 41785/1552 del 30.03.2021 del 30.03.2021, si informano gli utenti che i termini del succitato Avviso Pubblico, di cui all’articolo 11, sono stati posticipati a partire dalle ore 10:00 del 15 aprile 2021 ed entro le ore 23:59 del 17 maggio 2021
Beneficiari
Possono presentare la Domanda di Aiuto Telematica (DAT) all’Avviso le Società Cooperative Sociali di tipo “B”, che siano preventivamente munite/in possesso di:
- “Casella di posta elettronica certificata” (PEC) rilasciata da uno dei gestori di PEC ai sensi dell’Art. 14 DPR 11 febbraio 2005, n. 68;
- “Firma elettronica digitale”, in corso di validità, del Legale Rappresentante e/o Procuratore rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall’Art. 29, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.
I Soggetti Proponenti possono presentare la domanda di Aiuto se sono in grado dichiarare, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
- Essere regolarmente iscritte, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004 e ss.mm.ii. D.M. 6 marzo 2013 e ss.mm.ii. all’Albo Nazionale delle Società Cooperative, nella sezione a mutualità prevalente, alla categoria cooperative sociali di tipo B2;
- Essere regolarmente iscritte, alla data di pubblicazione dell’Avviso, da almeno due anni all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sezione B, ai sensi della L.R. n.16 del 22 aprile 1997 art. 2;
- Essere regolarmente iscritte presso il Registro delle Imprese e risultare attive per lo svolgimento di attività economica;
- Avere almeno una sede operativa/unità locale attiva nel territorio della Regione Sardegna, anche in caso di Consorzi di Cooperative;
- Non aver beneficiato dell’Aiuto di cui all’Avviso, ai sensi della DGR n. 16/21 del 3 aprile 2018 in entrambe le precedenti annualità 2019 e 2020;
- Essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi (Documento Unico di regolarità Contributiva DURC) sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
- Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di lavoro e salvaguardia dell’ambiente, in data antecedente al lockdown, nei limiti e alle condizioni previste dal Decreto-legge “Cura Italia” e successive disposizioni in materia;
- Non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER e quindi non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- Non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli Aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (Clausola Deggendorf);
- Essere in possesso dei requisiti specifici relativi ai regimi di Aiuto, Regolamento (UE) n. 1407/2013 – relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
- Non avere situazioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Regionale in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione, ai sensi della D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019, recante “Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell’allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell’11.2.2014 e nell’allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017”;
- Non aver utilizzato le retribuzioni oggetto della richiesta dell’Aiuto per ottenere altri finanziamenti e le stesse non sono state oggetto di cofinanziamento con altri strumenti pubblici;
- Aver effettuato, a nome del Soggetto Proponente, tutti i pagamenti nel pieno rispetto dei principi sulla tracciabilità ovvero esclusivamente mediante bonifico bancario/postale o assegno non trasferibile intestato al socio dipendente con evidenza dell’addebito sul conto corrente della cooperativa sociale; inoltre che le retribuzioni sono state completamente saldate e contabilizzate;
- Aver assunto soci lavoratori stagionali, non in forza alla data di pubblicazione dell’Avviso, con un contratto di lavoro previsto dal CCNL e comprovato dalla specifica dichiarazione inoltrata al momento della comunicazione di assunzione.
I Destinatari dell’Avviso sono i soci lavoratori, svantaggiati e non svantaggiati che siano alle dipendenze del Soggetto Proponente alla data di pubblicazione dell’Avviso. L’obbligo della vigenza del rapporto di lavoro non sussiste per i soci lavoratori stagionali (DGR 6/15 del 05/02/2019).
Lo stato di svantaggio, definito dalla Legge n. 381/1991 e dalla L.R. n. 16/1997 include le seguenti categorie: invalidi fisici, psichici e sensoriali; ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i componenti servizi socio – assistenziali; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione; condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47 bis, 47 ter, 48 della Legge n. 354/1975; soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate, art. 24 Legge Regionale 22 aprile 1997, n. 16 e ss.mm.ii.
Iniziative ammissibili e contributi
L’Avviso, in forza alla Legge Regionale del 22 aprile 1997, n. 16, disciplina il procedimento di erogazione di un Aiuto relativo ai rimborsi delle retribuzioni liquidate dal Soggetto Proponente a ciascun socio lavoratore svantaggiato e non svantaggiato che alla data di pubblicazione dell’Avviso risulti regolarmente assunto. L’obbligo della vigenza del rapporto di lavoro non sussiste per i soci lavoratori stagionali.
Le risorse finanziarie disponibili per erogare gli Aiuti saranno stanziate a favore delle Cooperative Sociali di tipo “B” con risorse finanziarie regionali per gli anni 2020, 2021 e 2022 e disponibili sul capitolo SC06.1544, con i seguenti stanziamenti in conto competenza:
2020 – € 1.500.000,00
2021 – € 1.500.000,00
2022 – € 1.500.000,00
La Regione prevede, come indicato nelle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/43 del 28.12.1999, n. 69/21 del 23.12.2016, n. 16/21 del 03.04.2018 e n. 66/15 del 05.02.2019, un Aiuto in conto occupazione a favore delle Cooperative Sociali di tipo “B”.
Alle cooperative che svolgono l’attività di cui all’articolo 1 lettera B) della legge n. 381 del 1991 è concesso un contributo in conto occupazione per ciascun socio lavoratore nella misura massima del 50 per cento della
retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria; tale misura è elevata fino all’80 per cento per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate di cui all’articolo della sopra citata Legge.
Al fine di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e quelle dei soci lavoratori svantaggiati, l’Aiuto in conto occupazione, sarà erogato ai Soggetti Proponenti che presentino, ai sensi della sopra citata DGR 6/15 febbraio 2019, richiesta sulla base dei massimali specificati nella seguente tabella:
MASSIMALE | TIPOLOGIA DI RAPPORTI OGGETTO DELLA RICHIESTA DOMANDA
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CATEGORIA DEI LAVORATORI
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€65.000,00 | Solo rapporti a tempo indeterminato | Solo lavoratori svantaggiati |
€55.000,00 | Solo rapporti a tempo indeterminato | Lavoratori svantaggiati e non svantaggiati |
€40.000,00 | Rapporti a tempo determinato e indeterminato | Lavoratori svantaggiati e non svantaggiati |
€25.000,00 | Solo rapporti a tempo determinato | Lavoratori svantaggiati e non svantaggiati |
L’Aiuto verrà erogato per un periodo non superiore a 18 mesi e non è cumulabile, nello stesso periodo, con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali (art. 19 della L.R. n.16/1997). Saranno oggetto dell’Aiuto esclusivamente le retribuzioni liquidate a ciascun socio lavoratore nelle 18 mensilità precedenti la data di pubblicazione dell’Avviso.
La retribuzione, ai fini dell’Aiuto, dovrà essere contabilizzata utilizzando unicamente la voce “retribuzione ordinaria”, comprensive delle ferie, escludendo gli altri oneri come tredicesima, quattordicesima, straordinario, premi, gratifica natalizia, etc.
L’Aiuto, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 6/15 del 05 febbraio 2019, potrà essere erogato esclusivamente ai soci lavoratori, svantaggiati e non svantaggiati, regolarmente assunti alla data di pubblicazione dell’Avviso. L’obbligo della vigenza del rapporto di lavoro non sussiste per i soci lavoratori stagionali.
Procedure e termini
La presentazione della Domanda di Aiuto telematica (DAT) per la concessione dell’Aiuto di cui all’ Avviso, potrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it .
La DAT dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore, con firma elettronica digitale in corso di validità rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall’Art. 29, comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.
I Soggetti Proponenti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 e ss. Dell’Avviso, dovranno:
- registrarsi al SIL Sardegna come “Soggetto Impresa” all’interno dell’area dedicata del portale sardegnalavoro.it (le Imprese già registrate possono utilizzare le credenziali d’accesso già in loro possesso);
- compilare la DAT esclusivamente attraverso i servizi on line del Sistema Informativo Lavoro Sardegna all’indirizzo: sardegnalavoro.it .
La Domanda di Aiuto Telematica (DAT) potrà essere presentata dal Soggetto Proponente a partire dalle ore 10:00 del 15 aprile 2021 ed entro le ore 23:59 del 17 maggio 2021.
Farà fede la data di invio telematico certificata dal SIL per permettere la predisposizione degli atti finalizzati alla concessione dell’Aiuto.
La Domanda potrà essere annullata dal Soggetto Proponente, entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di invio telematico e non oltre il termine della scadenza entro cui le domande devono essere inviate.
L’ordine cronologico di invio telematico delle stesse costituisce unico elemento di priorità nell’assegnazione dell’Aiuto. Le Cooperative sociali all’atto della presentazione della singola DAT, prenoteranno la quota parte di risorse richiesta.
Riferimenti normativi
Determinazione N.1481/40699 del 25/03/2021