A pochi giorni di distanza dal decreto legge Ristori è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279, del 9 novembre il Decreto Legge Ristori Bis contenente ulteriori misure di sostegno ai settori colpiti dalle misure restrittive legate all’inasprirsi dell’emergenza da Covid-19.
Il decreto allunga l’elenco delle attività beneficiarie e aumenta il contributo a fondo perduto per le imprese delle zone rosse e arancioni che svolgono determinate attività.
Ecco alcune dei principali provvedimenti del DL Ristori bis:
Ampliamento attività ammesse ai contributi
Art. 1 (Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali).
La disposizione modifica la disciplina relativa al contributo a fondo perduto di cui al precedente decreto legge Ristori. In particolare, viene sostituito l’Allegato 1 del decreto legge Ristori, con un ampliamento delle categorie di attività ammesse a fruire del contributo a fondo perduto.
Sono ricomprese, tra le altre, anche su forte sollecitazione dell’Alleanza delle cooperative (Confcooperative, Legacoop, Agci):
-altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA (codice 493909);
– il trasporto di passeggeri per vie d’acque interne (inclusi i trasporti lagunari-Codice n. 503000)
-altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA (codice 522190);
– attività di biblioteche ed archivi (codice 910100);
– attività di musei (codice 910200);
– gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili (codice 910300);
– attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali (codice 910400).
Per l’esame dettagliato dell’elenco dei codici inclusi, si rinvia all’Allegato 1.
È aumentato di un ulteriore 50% il contributo previsto dal decreto Ristori per le attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale individuate come zone arancioni e rosse:
- gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030 e 561041)
- alberghi (codice Ateco 551000),
- bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000) con
Con il comma 4 dell’art. 1, nel limite di spesa di 280 milioni di euro, il contributo previsto dal D.L n. 137/2020 viene riconosciuto, per l’anno 2021, agli operatori:
- con sede operativa nei centri commerciali;
- agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.
Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle entrate, previa presentazione di istanza secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell’articolo 1 del D.L. Ristori (n. 137/2020).
Il contributo in esame è riconosciuto ai soggetti che:
- svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato 1; lo stesso sarà determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. n. 137/2020;
- svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell’Allegato 1; esso spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del D.L. n. 137/2020 e sarà determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
Contributo partite Iva
Art. 2 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020).
L’articolo 2, istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore delle partite IVA interessati dalle nuove misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre.
Il contributo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:
- sono in possesso della partita IVA attiva;
- dichiarano di svolgere attività prevalente in uno dei settori individuati dai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 del DL Ristori BIS;
- che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale individuate come zona rossa.
Il contributo non è riconosciuto ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Rientrano, tra gli altri, i seguenti codici Ateco:
– Grandi magazzini (codice 471910);
– Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli (codice 478101);
– Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici (codice 478102);
– Commercio al dettaglio ambulante di carne (codice 478103);
– Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti (478901);
– Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, attrezzature per il giardinaggio (codice 478902);
– Altre attività di servizi per la persona NCA (codice 960909);
– Servizi di manicure e pedicure (960203);
– Servizi degli istituti di bellezza (960202).
Fatturato partite Iva per ricevere il contributo
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ad aprile 2020 sia inferiore di almeno due terzi rispetto al fatturato di aprile 2019.
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per le partita IVA attive dal 1° gennaio 2019.
Accredito diretto sul conto corrente
La somma verrà accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (c.d. D.l. Rilancio), da parte dell’Agenzia delle entrate.
Anche i soggetti che non hanno già usufruito del contributo ex art. 25, Dl. Rilancio, potranno farne istanza attraverso il canale web dell’Agenzia delle entrate che sarà appositamente riaperto solo per tali soggetti.
L’ammontare del contributo non può, in ogni caso, superare 150.000 euro.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini e le modalità per consentire la trasmissione delle istanze da parte dei soggetti che non avevano già usufruito della provvidenza di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio.
Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, con uno o più decreti interministeriali Mise/Mef, possono essere individuati ulteriori codici Ateco a condizione che i settori siano stati gravemente danneggiati dalle misure restrittive introdotte dai DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Bonus affitti locazioni commerciali
Art. 4 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020).
L’articolo 4, estende alle imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator), che hanno la sede operativa nelle aree c.d. zona rossa, a usufruire del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (già previsto dall’articolo 8 del decreto legge Ristori) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Cancellazione II rata Imu
Art. 5 (Cancellazione della seconda rata IMU).
La disposizione prevede la cancellazione della seconda rata IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate le attività riferite ai codici Ateco di cui all’Allegato 2 del DL Ristori bis, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ubicati nei comuni della c.d. zona rossa.
Sono fatte salve le disposizioni del decreto Agosto (art. 78, D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata, e dell’art. 9 del D.L. n. 137/2020, che prevede la cancellazione della 2 rata IMU per l’anno 2020, sugli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 del decreto legge Ristori.
Rinvio II acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa
Art. 6 (Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale).
Proroga al 30 aprile 2021 del termine previsto per il versamento della rata unica ovvero della seconda rata delle imposte sui redditi e dell’IRAP, che si applica a prescindere dalla diminuzione di fatturato o dei corrispettivi indicati dal comma 2, dell’articolo 98, del decreto legge di Agosto (n. 104/2020).
La disposizione si applica ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), operanti:
- nei settori economici di cui all’Allegato 1 del decreto Ristori come sostituito dall’articolo 1, comma 1, e nell’Allegato 2, del decreto Ristori Bis, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale individuate come zona rossa;
- per gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree zona arancione.
È escluso il rimborso di quanto già versato.
Sospensione versamenti tributari
Art. 7 (Sospensione dei versamenti tributari).
La disposizione prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020, riguardanti:
a) i versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i soggetti di seguito indicati operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) i versamenti relativi all’IVA.
Tale misura è riconosciuta:
– ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
– ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione e rossa);
– ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2;
– ai soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa).
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Fondo straordinario Enti Terzo Settore
Art. 15 (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore).
L’articolo in esame, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di un “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore” con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di erogare interventi di sostegno a favore di:
– organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla Legge n. 266/91;
– associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 3 della Legge n. 383/00;
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, D.lgs. n. 460/97, iscritte nella relativa anagrafe delle Onlus.
Con successivo decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo a favore delle Regioni e delle province autonome, garantendo l’omogenea ripartizione dei ristori su tutto il territorio nazionale.
Il contributo erogato dal predetto Fondo, non è cumulabile con le altre misure di ristoro previste dagli articoli 1 e 3 del D.L. Ristori (n. 137/2020).
Contributo quarta gamma
Art. 22 (Quarta gamma).
La disposizione in esame, sostituisce integralmente quanto previsto dall’articolo 58-bis del decreto legge Agosto (n. 104/2020), riguardante interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, prevedendo l’estensione degli interventi anche ai prodotti della cosiddetta prima gamma evoluta (ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo), conseguentemente alla diffusione del virus COVID-19.
A tale scopo, istituisce un contributo a favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.lgs. n. 150/2012.
Il contributo è pari alla differenza tra l’ammontare di fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo del 2020, e sarà ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in relazione alla riduzione del prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa, l’importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
I criteri e le modalità di erogazione del contributo saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Art. 30 (Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche).
Istituito il “Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e le società sportive dilettantistiche” cui confluiscono sia le risorse di cui all’articolo 218-bis del decreto legge Rilancio (n. 34/2020), pari a 30 milioni di euro per l’anno 2020, (già nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo Sport), sia le risorse stanziate con l’articolo 3 del decreto legge Ristori (n. 137/2020) avente una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020.
Le risorse saranno destinate all’adozione di misure di sostegno, ristoro e ripresa delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito delle restrizioni introdotte sulle attività sportive.