Da oggi 6 novembre 2020 entra in vigore l’ultimo DPCM del 3 novembre 2020 (seguito da all.1 e 2), firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con cui vengono adottate ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.
Le nuove misure, si sono rese necessarie a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento del numero dei contagi sul territorio nazionale. Le disposizioni del nuovo DPCM, (salvo diversi termini di durata, previsti per le singole misure) si applicano in sostituzione di quelle contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020 e saranno efficaci dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori future modifiche.
Le nuove disposizioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il prefetto territorialmente competente assicurerà l’esecuzione delle misure.
IL DPCM 3 NOVEMBRE 2020: LE NUOVE MISURE
OBBLIGO DI AVERE SEMPRE CON SE’ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DI INDOSSARLI NEI LUOGHI AL CHIUSO DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRIVATE E IN TUTTI I LUOGHI ALL’APERTO. Confermato l’obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, sia nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Fanno eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, i casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono, in ogni caso, fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Conseguentemente, nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza, così come le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Restano esclusi da tali obblighi:
– i bambini di età inferiore ai sei anni;
– i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità;
– i soggetti durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi. Permane l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2, dell’ordinanza 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero motivi di salute. Per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, può essere disposta la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
E’ fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo per esigenze lavorative, motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
E’ fatto obbligo nei locali pubblici o aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’entrata del locale un cartello con l’indicazione del numero massimo di persone ammissibile contemporaneamente, in base ai protocolli e alle linee guida vigenti.
Possono continuare ad essere utilizzate mascherine c.d. di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili (anche auto-prodotte) in materiali multistrato che garantiscano comfort e respirazione, con forma e aderenza adeguate a garantire la copertura dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di contenimento, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani, che restano prioritarie e invariate.
E’ fatto obbligo ai soggetti con infezione respiratoria con febbre (superiore a 37.5°) di rimanere nel proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
L’accesso a parchi, ville e simili, è subordinato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché al rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Consentito l’accesso dei minori, accompagnati da familiari o da persone addette alla loro cura, ad aree gioco, in ville, parchi e simili, per svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto, sempre con il rispetto delle misure di distanziamento e delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del provvedimento in esame. Sospese le attività dei parchi tematici e parchi divertimento. E’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi in luoghi per lo svolgimento di attività ludiche, ricreative e educative, al chiuso o all’aperto, con l’ausilio di operatori a ciò abilitati e con obbligo di adottare protocolli di sicurezza conformi alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia indicate nell’allegato n. 8 del presente provvedimento.
Consentita l’attività motoria e sportiva all’aperto, purché ci sia il pieno rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo sia necessaria la presenza di accompagnatori per i minori o per i soggetti non totalmente autosufficienti. Sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato. Restano consentiti solo gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici o dilettantistici, dal CONI, dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni nazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel pieno rispetto dei protocolli e linee guida vigenti. Sospesa l’attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, ad eccezione di quelli dotati di presidio sanitario obbligatorio ovvero che effettuino la prestazione di livelli essenziali di assistenza. Sospese anche le attività di centri ricreativi, centri sociali e culturali. Vietate le gare, competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto con carattere amatoriale, così come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Sospesa, altresì, l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative a sport di contatto. Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica, a condizione che siano rispettate le distanze sociali, le altre misure di contenimento e le prescrizioni imposti dal questore competente. Sospese le attività di sale gioco, scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche o all’aperto. Sospese, altresì, tutte le attività in sale da ballo, discoteche o locali assimilati, all’aperto e al chiuso. Vietate le feste nei luoghi chiusi o all’aperto, comprese quelle conseguenti allo svolgimento di celebrazioni civili o religiose. Per le abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di assoluta necessità e urgenza. Vietate le sagre, fiere e ogni altro evento analogo. Restano sospesi tutti gli eventi che implichino assembramenti sia al chiuso che all’aperto, quando non è possibile garantire il distanziamento sociale. Sono sospese tutte le attività convegnistiche e congressuali, in presenza. Ammesso il loro svolgimento con l’utilizzo delle modalità a distanza.
Nelle p.a. le riunioni dovranno svolgersi con “modalità a distanza”, salvo l’esistenza di motivate ragioni; è, altresì, fortemente raccomandato di svolgere le riunioni private con le “modalità a distanza”.
L’accesso ai luoghi di culto è consentito attraverso la predisposizione di misure tali da evitare assembramenti, tenuto conto dei luoghi e in ogni caso in modo tale da garantire il distanziamento tra le persone di almeno un metro. Lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di più persone è condizionato al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e le confessioni religiose di cui agli allegati da 1 a 7 del decreto in esame. Sospeso l’accesso a musei e altri luoghi di cultura, individuati ai sensi dell’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. n. 42/2004.
Sul fronte scuola, resta confermata la didattica in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, ma è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione, salvo per i bambini di età inferiore a 6 anni, o per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, invece, dovrà essere incrementato il ricorso alla didattica a distanza (didattica digitale integrata) per una quota pari al 100% delle attività. Resta salva la possibilità di svolgere la didattica in presenza nel caso di laboratori o al fine di mantenere una relazione educativa diretta a garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi particolari. Anche le Università dovranno organizzare i corsi tenendo conto del quadro epidemiologico della Regione di appartenenza, con l’utilizzo di “didattica in presenza o a distanza”. Vietati i viaggi d’istruzione (gite scolastiche), i gemellaggi e simili. I corsi di formazione, sia pubblici che privati, possono svolgersi esclusivamente con modalità a distanza. Consentiti solo i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici di formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica, possono continuare ad essere svolti anche con modalità a distanza (non in presenza). Altresì, sono consentiti i corsi formazione per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori. Consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
Le attività commerciali al dettaglio sono consentite a condizione che sia assicurato l’ingresso dilazionato, la distanza interpersonale di almeno un metro e che venga impedito di sostare nei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni. Resta fermo il rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento adottati dalle Regioni o Province autonome. Nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali posti all’interno di centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie e simili) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi, nelle strutture ricettive solo per i clienti che vi siano alloggiati. Consentite, altresì, le attività di ristorazione con consegna a domicilio, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione in piedi o nelle adiacenze dei locali. Continuano ad essere consentite le attività di mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, con obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei loro territori e che individuino protocolli o linee guida utili a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento. Permane il divieto per gli accompagnatori di pazienti di permanere nelle sale di attesa degli ospedali o nei dipartimenti per le emergenze. L’accesso di parenti e visitatori in strutture sanitarie e di ospitalità a lunga degenza, residenze sanitarie (RSA), strutture residenziali o riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti o non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, la quale dovrà adottare tutte le misure necessarie atte a prevenire il rischio di contagi.
Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le attività delle filiere che forniscono beni e servizi, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Sul fronte del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, ad esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un riempimento non superiore al 50 per cento della capienza. Il Presidente della Regione determina la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico, per la riduzione o soppressione dei servizi per l’attuazione di interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza, garantendo i servizi minimi essenziali la cui erogazione deve, in ogni caso, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento nelle fasce orarie in cui si registra la maggiore presenza degli utenti. Allo stesso modo il Ministro dei trasporti, può disporre, riduzioni, sospensioni o limitazioni dei servizi di trasporto, nazionale ed internazionale, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne.
Rispetto alle attività professionali, è fortemente raccomandato:
– lo svolgimento delle stesse attraverso il lavoro agile, se suscettibili di essere svolte nel proprio domicilio o a distanza;
– di incentivare le ferie e i congedi retribuiti;
– di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e qualora non fosse possibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, di utilizzare dispositivi di protezione individuale;
– di implementare le attività di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.
Chiusi gli impianti sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di competenti Comitati (CONI, CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali ed internazionali. Le attività delle strutture ricettive potranno essere esercitate a condizione che sia rispettato il distanziamento sociale, con garanzia della distanza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni.
Particolari misure sono dettate per i viaggi da e per l’estero, con limitazioni per l’ingresso nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori individuati dall’elenco E dell’allegato 20 del decreto in commento, salvo ricorrano motivi legati a esigenze lavorative, di salute, assoluta urgenza, di studio o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SU ALCUNE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE, QUALIFICATE, RISPETTIVAMENTE:
A) “SCENARIO DI TIPO 3”, CARATTERIZZATO DA UN’ELEVATA GRAVITA’ E DA UN LIVELLO ALTO DI RISCHIO CONTAGIO;
B) “SCENARIO DI TIPO 4”, CARATTERIZZATO DALLA MASSIMA GRAVITA’ E DA UN LIVELLO ALTO DI RISCHIO CONTAGIO.
Scenario di tipo 3. Misure di contenimento del contagio su aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità con un alto rischio di contagio.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, (sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25), sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati) sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione. Con cadenza almeno settimanale, il Ministro della salute, provvede con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco, fermo restando che la permanenza in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha comportato le misure restrittive, per almeno 14 giorni, comporta la nuova classificazione. Le ordinanze del Ministro della salute sono efficaci per almeno 15 giorni e, in ogni caso, non oltre la data di efficacia del DPCM in commento. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle ordinanze sopra citate nella Gazzetta Ufficiale, nelle Regioni classificate nello “scenario di tipo 3”, saranno applicate le seguenti misure di contenimento del contagio:
- divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori ricompresi nello scenario in esame, salvo per motivi lavorativi, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentiti gli spostamenti per consentire lo svolgimento della didattica in presenza, laddove ammessa. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione. Il transito sui territori ricompresi nello scenario 3, è consentito qualora sia necessario per raggiungere altri territori non sottoposti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano dovuti a esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità;
- divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di abitazione, domicilio o residenza, salvo per esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non usufruibili nel proprio comune;
- sospensione di tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e simili) con esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, sempre che siano rispettati protocolli e linee guida idonei a prevenire il contagio. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie su confezionamento e trasporto e, fino alle ore 22.00, l’asporto, con divieto assoluto di consumazione sul posto o nelle immediate vicinanze. Consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi siti nelle aree di servizio rifornimento carburante lungo le autostrade, negli aeroporti e negli ospedali, fermo restando l’obbligo di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. Con ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista l’esenzione dell’applicazione delle misure sopra riportate, rispetto a specifiche aree del territorio regionale, in relazione all’andamento del rischio epidemiologico. Tutte le altre misure indicate nel decreto in commento, con la sola esclusione di quelle dettate per i territori classificati come “scenario di tipo 4”, di cui si dirà in seguito, si applicano anche ai territori classificati come appartenenti allo “scenario di tipo 3”, sempre che per tali territori non siano previste misure più restrittive.
Scenario di tipo 4. Misure di contenimento del contagio su aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità con un alto rischio di contagio.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, (sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25), sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati) sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione. Con cadenza almeno settimanale, il Ministro della salute, provvede con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco, fermo restando che la permanenza in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha comportato le misure restrittive, per almeno 14 giorni, comporta la nuova classificazione.
Le ordinanze del Ministro della salute sono efficaci per almeno 15 giorni e, in ogni caso, non oltre la data di efficacia del DPCM in commento. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle ordinanze sopra citate nella Gazzetta Ufficiale, nelle Regioni classificate nello “scenario di tipo 4”, saranno applicate le seguenti misure di contenimento del contagio:
- divieto di spostamenti in entrata e uscita nei territori ricompresi nello scenario in esame, anche all’interno dei territori stessi, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentiti gli spostamenti diretti a garantire lo svolgimento della didattica a distanza, laddove ammessa in presenza. Consentito il rientro nel proprio domicilio, residenza o abitazione. Il transito sui predetti territori è ammesso qualora sia necessario per il raggiungimento di territori non sottoposti a restrizioni negli spostamenti o nei casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, di studio o motivi di salute;
- sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23 del decreto in esame, sia presso esercizi commerciali di vicinato sia nelle medie e grandi strutture, anche nei centri commerciali, purché l’accesso sia consentito esclusivamente per le predette attività e fermo restando la chiusura degli stessi centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi. Chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari. Aperte le farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai;
- sospensione di tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e simili) con esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, sempre che siano rispettati protocolli e linee guida idonei a prevenire il contagio. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie su confezionamento e trasporto e, fino alle ore 22.00, l’asporto, con divieto assoluto di consumazione sul posto o nelle immediate vicinanze. Consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi siti nelle aree di servizio rifornimento carburante lungo le autostrade, negli aeroporti e negli ospedali, fermo restando l’obbligo di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;
- sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri termali e le competizioni sportive, lo svolgimento di sport di contatto, l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività di formazione e avviamento riguardanti gli sport di contatto, nonché tutte le gare, competizioni e ogni altra attività connessa agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto; sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzati dagli enti promozione sportiva;
- consentito lo svolgimento di attività motoria individuale nei pressi della propria abitazione, fermo restando il rispetto del distanziamento interpersonale da ogni altra persona di almeno un metro e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto, ma in forma individuale;
- svolgimento delle attività scolastiche e didattiche esclusivamente a distanza, salvo lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno della scuola secondaria. Ammesso lo svolgimento in presenza di attività didattiche qualora sia necessario l’utilizzo di laboratori o per mantenere una relazione educativa per l’inclusione scolastica di studenti disabili o con esigenze educative particolari;
- sospese le attività didattiche in presenza di Università, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da svolgere esclusivamente a distanza. I corsi per i medici di formazione specialistica, di formazione specifica in medicina generale, i tirocini delle professioni sanitarie, possono se necessario, proseguire in presenza;
- sospese le attività riguardanti i servizi alla persona, diverse da quelle indicate nell’allegato 24 al decreto in esame;
- obbligo per i datori di lavoro pubblici di limitare la presenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e solo per il soddisfacimento di esigenze indifferibili che richiedono la presenza fisica, anche ai fini della gestione dell’emergenza in corso. Per il resto, il personale dovrà prestare la propria attività lavorativa a distanza. Con ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista l’esenzione dell’applicazione delle misure sopra riportate, rispetto a specifiche aree del territorio regionale, in relazione all’andamento del rischio epidemiologico. Tutte le altre misure indicate nel decreto in commento, si applicano anche ai territori ricompresi nello “scenario di tipo 4”, sempre che per essi non siano previste misure più restrittive.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Su tutto il territorio nazionale, lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali dovranno rispettare le prescrizioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali (di cui all’allegato 12 del provvedimento in esame), nonché, per le parti competenza, il Protocollo condiviso per la regolamentazione e il contenimento del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e le parti sociali (allegato 13 al DPCM) e il Protocollo condiviso per il settore del Trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14 al DPCM).
MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
Altre misure riguardano:
– il personale sanitario, che dovrà attenersi alle misure di prevenzione e contenimento previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute, con raccomandazione di implementare la sanificazione e la disinfestazione degli ambienti;
– l’App Immuni, l’applicazione che dovrebbe tracciare i contatti contagiosi. Allo scopo, quindi, di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, di caricare il “codice chiave” nel caso di presenza di positività, accedendo al sistema centrale dell’App;
– raccomandata l’applicazione delle misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 19 al decreto in commento;
– i servizi educativi per l’infanzia, le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici di tutte le PA, i quali dovranno esporre negli ambienti aperti al pubblico di maggiore affollamento e transito, tutte le informazioni utili alla prevenzione del contagio, indicate nell’allegato 19;
– nelle pubbliche amministrazioni, ciascun dirigente dovrà organizzare il proprio ufficio garantendo, su base giornaliera o settimanale, lo svolgimento del lavoro con modalità a distanza nella più alta percentuale possibile. Le stesse pubbliche amministrazioni dovranno adottare tutte le soluzioni possibili per tutelare i lavoratori fragili e consentire loro di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, anche adibendo il personale ad altre mansioni ricomprese nella stessa categoria o area di inquadramento, secondo i contratti collettivi vigenti; le pubbliche amministrazioni, dovranno disporre, altresì, una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connesse con l’emergenza ovvero in servizi pubblici essenziali. E’ fortemente raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso anche ai datori di lavoro privati, nonché l’utilizzo da parte degli stessi del lavoro agile, ove possibile, ai sensi dell’articolo 90, D.L. n. 34/2020 nonché in base a quanto previsto dagli allegati 12 e 13 del decreto in commento;
– le associazioni di categoria, le quali dovranno promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
– le strutture pubbliche, anche sanitarie, le quali dovranno mettere a disposizione degli addetti, utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani, nei luoghi di accesso e in tutti quelli aperti al pubblico; – le imprese di trasporto pubblico, che dovranno adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITA’
Le attività sociali e socio-sanitarie, erogate dietro autorizzazione o su convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, dovranno essere svolte secondo piani territoriali adottati dalle Regioni, garantendo con specifici protocolli il rispetto delle misure per la prevenzione del contagio e la tutela della salute di utenti e operatori. Le persone con disabilità motorie, intellettive, sensoriali o con problemi psichiatrici, o non autosufficienti, possono ridurre il distanziamento sociale con gli addetti e accompagnatori e comunque alle stesse persone è sempre consentito lo svolgimento delle attività motorie anche all’aperto.
Restano, comunque, ferme eventuali ulteriori restrizioni già disposte (o che verranno disposte in futuro) dalle Regioni in relazione all’andamento epidemiologico locale.
Allegati al Dpcm 3 novembre 2020 (.pdf)