È stato pubblicato, nella GU n. 11 del 15 gennaio 2021, il DPCM 14 gennaio 2021 (all.1-2) con cui vengono adottate ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.
Pubblicate, altresì, le ordinanze del Ministro della salute del 16 gennaio, con la nuova classificazione delle aree c.d. arancioni e rosse, (GU. 12 del 16 gennaio 2020), in vigore dal 17 gennaio.

Le disposizioni del nuovo DPCM (salvo diversi termini di durata previsti per le singole misure) si applicano in sostituzione di quelle contenute nel DPCM del 3 dicembre 2020 e sono efficaci dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, salvo ulteriori future modifiche.

1. IL DPCM 14 GENNAIO 2021: LE NUOVE MISURE

1.1.USO OBBLIGATORIO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MISURE ANTIASSEMBRAMENTO
Confermato l’obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, sia nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto.
Fanno eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, i casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono, in ogni caso, fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
Conseguentemente, nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza, così come le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Restano esclusi da tali obblighi:
– i bambini di età inferiore ai sei anni;
– i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per
interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità;
– i soggetti durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

È fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

Permane l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Permane il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero motivi di salute.

Ai sensi dell’articolo 1, D.L.n. 2/20212, dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, all’interno della stessa Regione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, in un arco
temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, permane il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra territori di diverse Regioni o province autonome; sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentito, comunque, il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione.

Sospesa l’attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, ad eccezione di quelli dotati di presidio sanitario obbligatorio ovvero che effettuino la prestazione di livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative e terapeutiche. Ferma restando la sospensione delle attività di palestre e piscine, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

Sospese anche le attività di centri ricreativi, centri sociali e culturali.

Vietate le gare, competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto con carattere amatoriale, così come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Sospesa, altresì, l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative a sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto.

Sospese le attività di sale gioco, scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche o all’aperto.

Sospese, altresì, tutte le attività in sale da ballo, discoteche o locali assimilati, all’aperto e al chiuso.

Vietate le feste nei luoghi chiusi o all’aperto, comprese quelle conseguenti allo svolgimento di celebrazioni civili o religiose.

Vietate le sagre, fiere e ogni altro evento analogo.

Restano sospesi tutti gli eventi che implichino assembramenti sia al chiuso che all’aperto, quando non è possibile garantire il distanziamento sociale.

Sono sospese tutte le attività convegnistiche, congressuali e simili, in presenza. Ammesso il loro svolgimento con l’utilizzo delle modalità a distanza.

Nelle p.a. le riunioni dovranno svolgersi con “modalità a distanza”, salvo l’esistenza di motivate ragioni; è, altresì, fortemente raccomandato di svolgere le riunioni private con le “modalità a distanza”.

Nelle Regioni collocate nelle “zone c.d. aree gialle”, l’accesso a musei e agli altri luoghi di cultura, individuati ai sensi dell’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. n.42/2004, è consentito dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che le
strutture, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché del flusso dei visitatori, (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata e in ogni caso tale da evitare assembramenti e che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Il tutto nel pieno rispetto dei Protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza permanenza Stato-Regioni. Aperte, altresì, le mostre, alle medesime condizioni sopra enunciate.

Sul fronte scuola:

a) confermata la didattica in presenza per il primo ciclo di istruzione per i servizi educativi e per l’infanzia;

b) nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, dovranno essere adottate forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che dal 18 gennaio 2021 sia garantita per il 50% e fino a un massimo del 75% degli studenti l’attività didattica in presenza;

c) l’ente gestore degli immobili stessi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative non scolastiche né formali. Tali attività dovranno essere svolte con personale qualificato e con l’obbligo per i gestori di adottare protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui Allegato
8 del DPCM, nonché procedure di pulizia e di sanificazione necessarie. Alle stesse condizioni possono essere utilizzati centri sportivi pubblici e privati.

d) I corsi di formazione, sia pubblici che privati, possono svolgersi esclusivamente con modalità a distanza. Consentiti solo i corsi di formazione specifica in medicina generale.

Confermato il divieto per gli accompagnatori di pazienti di permanere nelle sale di attesa degli ospedali o nei dipartimenti per le emergenze.

L’accesso di parenti e visitatori in strutture sanitarie e di ospitalità a lunga degenza, residenze sanitarie (RSA), strutture residenziali o riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti o non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, la quale dovrà adottare tutte le misure necessarie atte a prevenire il rischio di contagi.

Chiusi gli impianti sciistici, che saranno aperti per gli sciatori amatoriali a partire dal 15 febbraio 2021.

Le attività delle strutture ricettive potranno essere esercitate a condizione che sia rispettato il distanziamento sociale e i protocolli e le linee guida adottati dalle Regioni.

Nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali posti all’interno di centri commerciali, dei mercati, parchi commerciali, gallerie commerciali e simili, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabaccherie, edicole e librerie, collocati all’interno degli stessi.

Le attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie e simili) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi, nelle strutture ricettive solo per i clienti che vi siano alloggiati.
Consentite, altresì, le attività di ristorazione con consegna a domicilio, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione in piedi o nelle adiacenze dei locali.

Tuttavia, per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle indicate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande), l’asporto è consentito solo fino alle ore 18.00.

 

ALL.:
1. DPCM 14 gennaio 2021;
2. Allegati al DPCM 14 gennaio;
3. Schede riassuntive per aree di rischio.

 

 

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